Nuove norme per i condomini
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- Pubblicato Domenica, 10 Novembre 2013 18:03
- Scritto da Andrea Cavanna
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Legge 220
Oltre alle vecchie e nuove imposte sulla casa un'altro fastidio burocratico si abbatte sui proprietari di case in condominio: sono gli effetti della legge N° 220 del 11/12/2012 entrata in vigore il 17/06/2013 con la quale si modificano, all'Art. 10, i contenuti dell'articolo 1130 del codice civile (attribuzione dell'Amministratore).
Al punto 6 della nuova formulazione dell'Art. 1130 si attribuisce all'Amministratore l'obbligo di istituire il registro di anagrafe condominiale. Il punto 6 recita testualmente: "curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza."
L'articolo 6 prosegue attribuendo all'Amministratore l'obbligo di procedere, coattamente, all'acquisizione delle informazioni richieste nel caso in cui il condomino non le fornisca spontaneamente, addebitandone i costi. Importante è il richiamo alla documentazione riguardante la sicurezza degli impianti.
La prima parte della documentazione richiesta dovrebbe essere abbastanza facile da produrre: si desume dagli atti di acquisto o si acquisisce rivolgendosi al Catasto. La seconda parte diventa più difficoltosa e non è esente da spese.
Chi ha acquistato un appartamento di nuova costruzione o ristrutturato la casa dopo il 2008 dovrebbe già avere tutti i certificati rilasciati dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha realizzato gli impianti: elettrico, gas e riscaldamento, perché obbligatoria.
Diventa più difficoltoso e dispendioso per le abitazioni costruite prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 (evoluzione della legge 46/1990) perché non sarà facile ritrovare gli impresari e gli impiantisti per farsi rilasciare la dichiarazione. In questi casi, se gli impianti non sono stati modificati, è sufficiente una dichiarazione autocertificante. Nel caso che l'appartamento venga dato in affitto o in comodato d'uso la documentazione di conformità deve essere resa obbligatoriamente.
Se la "conformità" è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza) che viene rilasciata da personale abilitato. Qui entrano in gioco le ditte di impiantistica e/o di progettazione che provvederanno a rilasciarvi il documento dopo una verifica degli impianti per una cifra che varia dai 200 ai 500 euro. Il prezzo è variabile perché alcune ditte basano il preventivo sulla metratura dell'appartamento invece del numero delle cassette elettriche da verificare e tutte, ovviamente, escludono dal preventivo le eventuali modifiche da apportare per rendere l'impianto a norma.
Questo per gli appartamenti in condominio, ma non si esclude che anche i proprietari di case singole debbano produrre, prima o poi, queste certificazioni specialmente se cederanno in affitto o in comodato il proprio bene.